REGOLAMENTO Servizio Smaltimento Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

Regolamento di Ateneo riguardante le modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Regolamento di Ateneo riguardante le modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Art. 1- campo di applicazione principi generali
Il presente regolamento SI APPLICA a tutte le STRUTTURE dell’Università di Firenze, in relazione alle tipologie di rifiuto da esse prodotte durante l’attività di ricerca, di didattica e per qualsiasi servizio istituzionale in genere. È adottato in attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresi i rottami metallici, rifiuti radioattivi, e recipienti metallici contenenti gas sotto compressione, ed ha come finalità essenziale uniformare la gestione dei rifiuti in tutte le strutture e per tutte le attività istituzionali.
Le disposizioni che seguono mirano, in particolare, a disciplinare le modalità di raccolta, stoccaggio temporaneo, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito delle attività svolte in tutte le strutture dell’Università degli Studi di Firenze, promuovendone nella raccolta la massima differenziazione, e messa in pratica per quanto più possibile dell’avviamento a recupero delle materie prime secondarie, fissandone criteri e modalità per tutte le attività.

Art. 2 - manuale e regole operative
Il manuale e le disposizioni operative per la gestione dei rifiuti che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a- Fornisce le disposizioni dirette ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, dalla raccolta alla consegna, agli operatori specializzati esterni, al quale sono, o possono essere affidati, i relativi servizi;
b- Stabilisce le necessarie indicazioni operative per la raccolta differenziata, individuando le procedure sia ai fini della sicurezza, che per il razionale trasferimento presso i punti di raccolta ed isole ecologiche, nonché per il trasferimento presso i depositi temporanei;
c- Regola la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo il contenuto della normativa vigente.

Art. 3 – destinatari
Il presente regolamento è diretto al personale universitario docente, impegnato in attività di ricerca, di didattica, al personale tecnico amministrativo, agli studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, borsisti durante la frequenza dei laboratori didattici e di ricerca, collaboratori non organicamente strutturati a vario titolo, che possano trovarsi in attività presso l’Ateneo, nonché tutti coloro che operino nei locali o concorrono nelle attività dell’Università degli Studi di Firenze a qualsiasi titolo.
Il personale non alle dirette dipendenze dell’Università degli Studi di Firenze, che comunque svolga a vario titolo la propria attività all’interno o connessa con quella dell’Ateneo, dovrà attenersi al presente regolamento.

Art. 4 – Definizioni
Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e delle procedure operative ad esso collegate si riportano le seguenti definizioni:
a- Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito secondo quanto previsto dalla normativa vigente e consistente in ai sensi del D.Lgs 152/2006, D. M. del 15 febbraio 2010, al D.Lgs 116/2020, e ss.mm.ii.
b- Rifiuto, qualsiasi sostanza, oggetto o apparecchiatura che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
c- Rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del DPR 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari” a norma dell’articolo 24 della Legge 31 luglio 2002. n.179.
d- Rifiuto speciale: qualsiasi sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca e di servizio, nonché in ambito sanitario, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
e- RAEE: rifiuti di apparecchiature ad alimentazione elettrica ed elettroniche in genere, ai sensi del D.Lgs. 49/2014.
f- Gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tutto il processo di tali operazioni.
g- Raccolta: il prelievo dei rifiuti, inclusa la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, o depositi temporanei di seguito definiti, ai fini della loro corretta custodia, e trasporto ad impianto di trattamento.
h- Raccolta differenziata: la raccolta in cui u8n flusso di rifiuti è tenuto a separare in base al tipo e alla natura rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico, come regola la normativa ambientale ed in particolare l’art. 10 del D.Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii.
i- Deposito temporaneo dei rifiuti: locale tecnico o insieme di locali, con specifiche caratteristiche strutturali ed impiantistiche, istituito nel luogo in cui i medesimi rifiuti speciali sono prodotti, detto locale tecnico è destinato al raggruppamento dei rifiuti effettuato secondo le condizioni stabilite l’art. 10 del D.Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii.
j- Isola ecologica: area predisposta ed allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani o assimilabili per frazioni omogenee, conferiti dai produttori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, da parte degli operatori preposti e specializzati, sia essi privati che del servizio pubblico. Le isole ecologiche sono individuate all’interno delle pertinenze dell’Ateneo, in funzione delle esigenze delle singole strutture produttive, di seguito definite.
k- Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale, un oggetto o una attrezzatura dal circuito economico o di raccolta.
l- Legale Rappresentante: il Rettore, titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall’Università degli Studi di Firenze, ai fini degli adempimenti di legge;
m- Produttore/detentore del rifiuto: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 152/2006; per produttore/detentore di rifiuti, nell’organizzazione dell’Università di Firenze, deve intendersi non soltanto il soggetto (Responsabile di didattica e di ricerca in laboratorio) dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma qualora questa figura non fosse identificabile, anche il soggetto (Responsabile di Struttura) al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento di detti rifiuti nei modi prescritti per legge.
n- Strutture: le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell’Ateneo che producono rifiuti speciali.
o- Unità locale: l’impianto o l’insieme delle unità operative nella quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono prodotti e conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento (allegato IA DM 17/12/2009); nell’organizzazione dell’Ateneo di Firenze, l’Unità locale si identifica con l’unità produttrice dei rifiuti oppure con il deposito temporaneo rifiuti (DTR), cui afferiscono una o più strutture collegate tra loro all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività dalle quali hanno origine i rifiuti; il deposito temporaneo di rifiuti è costituito da uno o più locali con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche per il raggruppamento preliminare dei rifiuti speciali pericolosi, in attesa del loro conferimento all’operatore esterno ovvero alla ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento.
p- Nucleo Tecnico per la gestione dei Rifiuti: il gruppo di riferimento per il coordinamento della gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell’Ateneo; composto da un Responsabile (Responsabile delle strutture di didattica e ricerca o servizi in genere), dai Responsabili e delegati delle Unità Locali, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Dirigente dell’Area Servizi Economali Patrimoniali e Logistici, dal Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali, dai componenti del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali e dai Preposti incaricati dalle Unità locali; la partecipazione al Nucleo Tecnico, può essere aperta a persone che per esigenze di servizio si occupano di rifiuti speciali a qualunque titolo.
q- Responsabile della Struttura: colui che esercita tutte le funzioni attribuite dalle normative vigenti, dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività della propria struttura.
r- Responsabile dell’Unità Locale, ovvero della didattica e della ricerca in laboratorio; e che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ai sensi dell’art.2 del DM 363/98. Il predetto responsabile può essere del personale docente, ricercatore, o un tecnico amministrativo nel caso trattasi di unità funzionali organizzative di supporto, è responsabile della gestione delle attività e dalla verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative alla gestione dei rifiuti e del Deposito Temporaneo; è delegato alla tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico, cartaceo o digitale, ai sensi del D.Lgs 152/2006, D. M. del 15 febbraio 2010, al D.Lgs 116/2020, e ss.mm.ii.
s- Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali in Ateneo: responsabile tecnico ed amministrativo dell’organizzazione del processo di smaltimento dei rifiuti speciali e dell’esecuzione dei contratti d’Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sanitari e radioattivi e svolge a favore delle strutture dell’Ateneo attività di consulenza tecnico-amministrativa sui rifiuti.
t- Addetti del Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali in Ateneo: collaborano per aspetti tecnici ed amministrativi dell’organizzazione del processo di smaltimento dei rifiuti speciali e dell’esecuzione dei contratti d’Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sanitari e radioattivi.
u- Preposti allo smaltimento dei rifiuti speciali, ove incaricati, vigilano e mantengono secondo i dettami vigenti il deposito temporaneo dei rifiuti e sugli ambienti in genere per la materia dei rifiuti, formulano le richieste alla struttura centrale e si occupano della tenuta e aggiornamento dei registri di carico e scarico dei rifiuti, attività per la struttura per cui si è incaricati;
v- Formulario di identificazione del rifiuto: documento che deve obbligatoriamente accompagnare i rifiuti durante il loro processo dal luogo di produzione al luogo di smaltimento, può essere in forma cartacea oppure in forma elettronica ove il sistema istituzionale lo preveda.

Art. 5 Esclusioni
a- Restano esclusi dal presente regolamento i rifiuti radioattivi disciplinati dalla specifica normativa, per i quali si impone una gestione distinta.
b- I rifiuti pericolosi contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione o specifiche bonifiche degli edifici e strutture universitarie, in quanto da gestirsi a carico degli operatori incaricati per le bonifiche. c- I rifiuti speciali derivanti da interventi sugli impianti tecnologici o interventi edilizi sulle strutture dell’Ateneo, in quanto a carico degli affidati dei relativi appalti.
d- I rifiuti speciali derivanti da interventi sugli impianti tecnologici o sulle strutture dell’Ateneo, di carattere manutentivo sia ordinari che straordinari, in quanto a carico degli affidati dei relativi appalti.
e- Rifiuti derivanti da attività legate a cantieri temporanei o mobili.

Art. 6 Obblighi, attribuzioni e responsabilità sugli adempimenti legati alla gestione del ciclo dei rifiuti
1) Il Rettore nella funzione del Legale Rappresentante:
a- Vigila sulle attività poste in essere sugli adempimenti legati alla gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento;
b- predispone la struttura organizzativa individuandone il personale per l’assolvimento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
c- assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti.
d- vigila sulla corretta gestione dei rifiuti;
e- assicura l’informazione, la formazione e l’addestramento per tutto il personale dipendente coinvolto in materia di rifiuti, per ogni livello di responsabilità;
f- aderisce, secondo quanto previsto D.Lgs 152/2006, dal D.M. 17 dicembre 2009, D. M. del 15 febbraio 2010, al D.Lgs 116/2020, e ss.mm.ii. e quindi al sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti.
g- Assicura la disposizione dei fondi economici necessari per l’organizzazione del servizio smaltimento rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e radioattivi o rifiuti in genere.
h- Promuove la diffusione e ne garantisce l’applicazione del presente regolamento, all’interno e per le attività inerenti strutture e organizzazione dell’Ateneo.
i- Sottoscrive il modello di dichiarazione MUD, per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio o altra struttura istituzionale competente;
f- Il Rettore nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento, si avvale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Dirigente dell’Area Servizi Economali Patrimoniali e Logistici, nonché del Responsabile con Funzione Specialistica del Servizio Smaltimento Rifiuti
g- Individua i depositi temporanei, in relazione alle dimensioni e ai quantitativi di rifiuti speciali prodotti nella relativa struttura o unità locale, dotandolo in base alla rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale.

2) Strutture produttive
a- Le strutture universitarie come definite all’art. 4 comma n del presente regolamento sono individuate come Strutture produttive o Produttori, ai sensi della normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. b- Le strutture produttive, in relazione alle dimensioni e ai quantitativi di rifiuti speciali prodotti, devono essere dotate di idoneo locale da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti, con esplicita e rigorosa osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale e quindi di trattamento dei rifiuti. Il rettore individua, relativamente alle strutture produttive, appositi locali e provvede alla dotazione di essi.

3) Il Responsabile della Struttura, individuato quale responsabile di dipartimento, centro, scuola, area funzionale e/o dirigenziale: è il soggetto con funzione di produttore/detentore così come indicato nella Parte Quarta del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e provvede a:
a- recepire e attuare le procedure organizzative predisposte dal Nucleo Tecnico dei Rifiuti e dal presente Regolamento, curando l’organizzazione e vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti per i processi espletati all’interno e per le attività proprie della struttura in è responsabile;
b- nell’ambito della propria struttura ad assicurare, organizzare e vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, in particolare sovrintende al corretto svolgimento delle operazioni di differenziazione, riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito, confezionamento e smaltimento dei rifiuti, per i processi svolti nell’ambito della struttura di responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di protezione infortuni, nonché di sicurezza di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo le disposizioni del D. Lgs 81/2008;
c- alla formazione e informazione del personale appartenente alla propria struttura in merito alle procedure operative connesse alla gestione del rifiuto e in particolare delle relative caratteristiche e rischi, avvalendosi delle consulenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizi Smaltimento Rifiuti.
d- Sensibilizzare il personale della propria struttura, affinchè renda e agevoli l’operatività per la messa in pratica della raccolta differenziate di tutti i tipi di rifiuti, ivi compreso l’efficacia e l’efficienza delle isole ecologiche;
e- Alla tenuta diretta o a vigilare sulla tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico;
f- nelle strutture complesse, individua e incarica, una persona quale Preposto, di collaborare con il Responsabile dell’Unità Locale con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e e con il Servizio Smaltimento Rifiuti per il corretto conferimento dei rifiuti speciali, nonché per la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.
g- I responsabili delle strutture, possono formalmente provvedere alla delega, per le strutture di una certa complessità e dislocazione, di un responsabile dell’unità locale per laboratorio, sito o attività, all’esercizio di tutte le funzioni trasferibili per legge attribuite al produttore, sotto la propria stretta vigilanza.
h- omologa i rifiuti identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo la prevista modulistica, avvalendosi della collaborazione del Preposto ove incaricato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizio Smaltimento Rifiuti;
i- raccoglie, confeziona ed etichetta lo scarto di laboratorio, in base alla tipologia, così come previsto dalla normativa vigente avvalendosi della collaborazione del Preposto, ove incaricato e del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizio Smaltimento Rifiuti;
j- conferisce i rifiuti al deposito temporaneo, nel rispetto del regolamento tecnico e della normativa vigente, anche avvalendosi del collaboratore individuato dal Responsabile di Struttura, avvalendosi della collaborazione del Preposto ove incaricato e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizio Smaltimento Rifiuti;
k- sovrintende e gestisce il deposito temporaneo rifiuti e le relative procedure. È responsabile della custodia del rifiuto dal momento della costituzione, fino al conferimento alla ditta autorizzata allo smaltimento avvalendosi della collaborazione del Preposto ove incaricato e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizio Smaltimento Rifiuti;

4) Il Responsabile dell’Unità Locale o sub-incaricato è investito delle responsabilità e come soggetto con la funzione di produttore/detentore limitatamente per la sezione, laboratorio o sub struttura cui è responsabile o incaricato come indicato nella Parte Quarta del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e provvede a:
a- recepire e attuare le procedure organizzative predisposte dal Nucleo Tecnico dei Rifiuti e dal presente Regolamento, curando l’organizzazione e vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti per i processi espletati all’interno e per le attività proprie della struttura in è responsabile;
b- nell’ambito del proprio laboratorio, struttura o organizzazione funzionale, provvede ad assicurare, organizzare e vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, in particolare sovrintende al corretto svolgimento delle operazioni di differenziazione, riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito, confezionamento e smaltimento dei rifiuti, per i processi svolti nell’ambito della struttura di responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di protezione infortuni, nonché di sicurezza di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo le disposizioni del D. Lgs 81/2008;
c- alla formazione e informazione del personale appartenente alla propria sub-struttura in merito alle procedure operative connesse alla gestione del rifiuto e in particolare delle relative caratteristiche e rischi, avvalendosi delle consulenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile con Funzioni Specialistiche del Servizi Smaltimento Rifiuti.
d- Sensibilizzare il personale della propria sub-struttura, affinché renda e agevoli l’operatività per la messa in pratica della raccolta differenziate di tutti i tipi di rifiuti, ivi compreso l’efficacia e l’efficienza delle isole ecologiche;
e- Alla tenuta diretta o a vigilare sulla tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico;
f- riceve i rifiuti del deposito temporaneo, supportando se necessario dal Preposto nelle fasi di imballaggio ed etichettatura;
g- assicura il corretto stoccaggio dei rifiuti dentro il deposito temporaneo;
h- invia le richieste di smaltimento rifiuti al Servizio Smaltimento Rifiuti, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
i- verifica o provvede alle operazioni tenuta del registro di carico e scarico e sui relativi aggiornamenti, secondo i dettami normativi avvalendosi della collaborazione del Preposto.

5) Il Preposto ai sensi del D.Lgs 152/2006, s.m.i. e al D.Lgs 116/2020 assume le seguenti funzioni:
a- Sovrintendere, vigilare e mantenere secondo i dettami vigenti il deposito temporaneo dei rifiuti per la struttura per cui si è incaricati;
b- sovrintendere e vigilare sugli ambienti della struttura per la quale si è incaricati mantenendola libera e vacua da depositi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con particolare riferimento ai laboratori, aree adibite alla didattica e vie di emergenza;
c- formulazione delle richieste di smaltimento al servizio centrale, con particolare riferimento del raggiungimento dei quantitativi massimi consentiti, sia per ciascuna categoria che per il carico massimo e in termini di tempo massimo del deposito temporaneo;
d- tenuta, compilazione e aggiornamento dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
e- segnalazione tempestiva al responsabile della struttura di afferenza per la sussistenza di rischi o pericoli inerenti i rifiuti pericolosi o non pericolosi, nel caso non si è stati in grado di ovviare, o di qualsiasi pericolo che si verifichi durante il lavoro, dei quali si venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7 Divieti
In attuazione delle disposizioni istituzionali vigenti in materia di rifiuti, è vietato:
a- Conferire indistintamente con i rifiuti urbani e da raccolta differenziata qualsiasi tipo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compreso i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischi infettivo;
b- Movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle arre esterne non di pertinenza degli edifici universitari;
c- Depositare o procedere allo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto speciale, in spazi scoperti, oppure in prossimità dei depositi temporanei, nelle aree esterne degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata e in spazi coperti non destinati, in particolare è di assoluto divieto depositare o abbandonare rifiuti in spazi comuni, di percorrenza o di esodo o in prossimità delle di vie di fuga, al fine di non innescare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza;
d- Avviare alle isole ecologiche, destinate alla raccolta della categoria dei rifiuti urbani in modo differenziato, materiali o rifiuti contaminati da sostanze chimiche o biologiche;
e- Produrre, stoccare e avviare allo smaltimento i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni normative vigenti e con il presente regolamento.

Art. 8 costi di smaltimento e organizzazione del servizio di ritiro
I costi relativi agli smaltimenti dei rifiuti, per tutte le strutture dell’Università degli studi di Firenze, restano a carico della struttura centrale, la quale dovrà programmare preventivamente la spesa e inserirla nel proprio budget e relativi capitoli di spesa, provvedendone anche alla gestione amministrativa e finanziaria.

Art. 9 sanzioni e responsabilità
Ferme restando le responsabilità amministrative e penali relative alla violazione delle disposizioni in materia ambientale e della sicurezza, nonché per la materia dello smaltimento rifiuti, la violazione debitamente accertata delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta responsabilità disciplinare.

Art. 10 Rinvio, pubblicazione ed entrata in vigore
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente legislazione in materia in materia.
2. Ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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